Statuto

S T A T U T O

PerLeDonne ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, con sede nel Comune di Imola (BO) una Organizzazione di Volontariato denominata “PerLeDonneODV”. A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “RUNTS” la denominazione sarà integrata con l’acronimo “ODV”. La durata dell’Associazione è a tempo illimitato e non ha scopo di lucro. L’Associazione potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del medesimo comune senza modifiche statutarie e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea Ordinaria;  potrà inoltre istituire uffici distaccati.

Art. 2

 Carattere, Scopi e finalità

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei terzi, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere o per qualsiasi altra ragione.

L’Associazione svolge in modo esclusivo o principale alcune delle seguenti attività di interesse generale come previsto alle lettere: i) – v) – u) –  w) del succitato art. 5:

  1. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  3. v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  4. w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 08 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L’Associazione svolge la propria attività, principalmente a favore di soggetti terzi nell’ambito della diffusione della  cultura  di  genere.  Si prefigge pertanto di sviluppare il riconoscimento, il patrocinio,la divulgazione della cultura di genere e le azioni a contrasto  della violenza in generale e contro le donne in particolare, a tutela dei diritti e della  dignità della persona.

Per la realizzazione degli scopi prefissati  l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e/o privati, aventi finalità simili e che ne condividano gli scopi e le finalità  le seguenti attività:

  1. Promuovere azioni per un cambiamento culturale che tenga conto: della dignità della persona e di ogni orientamento sessuale;
  2. Operare per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla piena cittadinanza delle donne (Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 emanata dal Consiglio d’Europa e ratificata con la Legge n. 77/2013);
  3. Gestire un Centro Antiviolenza che si occupi di contrastare la violenza maschile contro le donne e i/le minori: sul piano socio-culturale tramite attività di prevenzione, informazione, formazione; sul piano individuale tramite accoglienza, ascolto, sostegno, affiancamento e supporto ai percorsi di fuori uscita dalla violenza per donne con/senza figli/figlie che hanno subito o subiscono violenze, maltrattamenti o qualunque altra forma di abuso, da chiunque provengano. Il Centro Antiviolenza adotta una metodologia e una visione femminista fondata sull’autodeterminazione delle donne e sulla valorizzazione delle differenze di genere, di abilità, di provenienza, di orientamento sessuale, religioso, ecc.. Si avvale di un regolamento interno che ne determina l’autonomia tecnico-professionale, gestionale ed operativa;
  4. Gestire un Centro Culturale di Raccolta e Documentazione che si occupi della divulgazione e del radicamento dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e dei minori, con una visione intersezionale e complessiva. Il Centro Culturale intende sviluppare ogni azione possibile di contrasto ai pregiudizi, agli stereotipi e alle discriminazioni di genere, in un’ottica preventiva della violenza maschile, in condivisione e a supporto del Centro Antiviolenza. Il Centro Culturale intende sviluppare ogni azione volta alla valorizzazione del ruolo e della figura della donna in ambito sociale, culturale, scientifico, politico, sportivo, artistico, ecc.;
  5. Organizzare e gestire corsi, conferenze, dibattiti, attività nelle scuole e qualsiasi altra attività volta alla conoscenza e alla divulgazione della cultura della differenza di genere;
  6. Programmare e gestire interventi e servizi nei settori di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione con altri enti o in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche;
  7. Realizzare ogni altra attività affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, incluse le volontarie e/o i dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

L’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all’Organo di Amministrazione che ne darà documentazione nella Nota Integrativa al Bilancio.

Per la realizzazione delle proprie attività di volontariato, l’associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite delle proprie associate, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro le volontarie che prestano la loro opera in maniera non occasionale.

In caso di necessità l’Associazione potrà avvalersi di lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche attingendo alle proprie associate purchè non volontarie, nei limiti previsti dalla normativa vigente

Art. 3

Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, da:

  1. quote e contributi delle associate;
  2. contributi di imprese e privati;
  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di organismi dell’Unione Europea e/o Internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. eredità, donazioni e lasciti testamentari;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali delle associate e di terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali e di sensibilizzazione finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: feste, raccolte pubbliche, sottoscrizioni a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociali.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate dalla Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione anche derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di socia volontaria.

Art. 5

Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6

Membri della associazione

Possono essere associate della associazione tutte le persone fisiche di sesso femminile, in coerenza con i principi identitari dei Centri Antiviolenza previsti dalla Convenzione di Istanbul, senza discriminazione di nazionalità, di lingua, di religione, di etnia, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’Associazione si propone.

Il numero delle aderenti è illimitato.

L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali, fermo restando il diritto di recesso.

Art.  7

L’Associazione potrà prevedere la categoria delle Amiche/Amici, intendendosi per Amici tutti coloro che in un qualche modo sostengono l’associazione e ne condividono gli scopi e le finalità, senza però la qualifica di socio, senza obbligo di versamento della quota associativa e senza diritto di voto in assemblea.

Art.  8

Criteri di ammissione delle associate

L’ammissione di una nuova associata, deliberata dall’Organo di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessata e deve contenere l’esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all’impegno di osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.

L’Organo di Amministrazione provvede a comunicare alle interessate la delibera di accettazione e cura l’annotazione delle nuove associate nel libro delle associate dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione presentata da una persona fisica minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 9

Perdita della qualifica di associata

La qualità di associata si perde:

  1. per recesso;
  2. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
  3. per esclusione ai sensi del presente statuto per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dall’Organo di Amministrazione;
  4. per esclusione ai sensi del presente statuto per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  5. per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto economico-patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione, per le socie volontarie;
  6. per decesso.

L’esclusione delle associate è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto alla associata gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione le associate hanno facoltà di proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro delle associate a seguito della delibera assembleare.

Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro delle associate.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, dopo sollecito, comporta la decadenza della associata e diventa operativa dopo l’annotazione nel libro delle associate.  L’associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, nè alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10

Diritti delle associate

Le associate hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a concorrere all’elaborazione ed approvare il programma delle attività;
  3. a frequentare i locali dell’associazione;
  4. ad essere informate sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento.
  5. a partecipare alle Assemblee, ad eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, con diritto di voto per le associate maggiori in età;
  6. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con le modalità previste dal successivo art. 21;

Art.  11

Doveri delle associate

Le associate sono obbligate:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  3. a versare la quota associativa annuale;
  4. a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  5. contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.   12

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea delle associate;
  2. l’Organo di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo FACOLTATIVO

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.  13

L’Assemblea

L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutte le associate e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associata ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra associata con delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare al massimo 3 associate.

Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio del voto individuale, le associate maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, che siano iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  2. determina il numero, nomina e revoca le componenti dell’Organo di Amministrazione;
  3. nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e ne determina il relativo compenso;
  4. delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto, di legge o proposto dall’Organo di Amministrazione;
  6. delibera l’esclusione delle socie dell’Associazione;
  7. delibera sulle reiezioni di domande di ammissione di nuove associate;
  8. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  10. approva gli eventuali Regolamenti interni;

L’Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente previa delibera dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta l’Organo di Amministrazione o un decimo delle associate ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello statuto;
  2. sulla trasformazione;
  3. sulla fusione;
  4. sulla scissione;
  5. sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente e in assenza di entrambe da altra componente dell’Organo di Amministrazione eletto dalle presenti.

Art. 14

Convocazione

Le convocazioni devono essere effettuate: mediante affissione presso la sede, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione, di comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione e mediante  comunicazione in forma cartacea o informatica a ciascuna associata  da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione ed avente il medesimo contenuto. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le associate.

Art. 15

Validità dell’Assemblea e quorum deliberativi

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle associate. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei voti delle presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la trasformazione, la fusione,  la scissione e lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento,  che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

La deliberazione relativa alla modifica dello statuto deve essere approvata, in prima convocazione dalla metà più uno delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno della metà delle associate e col voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate purché adottata all’unanimità.

Nelle deliberazioni prese per l’approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, le componenti l’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutte le associate anche se assenti, dissidenti o astenute al voto.

Le votazioni in assemblea avverranno per alzata di mano, in caso si dovesse procedere, su richiesta anche di una minoranza delle associate presenti o per delega, mediante scrutinio segreto, la Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatrici composta da tre persone. Qualora si proceda con il rinnovo delle cariche sociali, tra le scrutatrici non dovranno essere presenti candidate alle elezioni.

La nomina della segretaria è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

Art.  16

L’Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 9 elette dall’Assemblea; il numero delle componenti è determinato dall’Assemblea. Le componenti dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente le associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, una delle componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Organo di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando la prima tra le non elette che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di Amministrazione, previa ratifica da parte dell’Assemblea immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, l’Organo di Amministrazione non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere le sostitute per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza delle componenti, si considera decaduto l’intero Organo di Amministrazione e l’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Organo di Amministrazione.

L’Organo di Amministrazione elegge al suo interno la Presidente e la Vice Presidente.

Art. 17

Compiti dell’Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, all’Organo di Amministrazione:

  1. convocare l’Assemblea delle associate;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  3. predisporre e presentare annualmente all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio consuntivo annuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 nonché il Bilancio preventivo per l’anno in corso fissando l’importo delle quote sociali e la data entro la quale devono essere versate;
  4. predisporre il Bilancio Sociale nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
  5. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
  6. deliberare sulle domande di nuove adesioni e si esprime in merito alla proposta di esclusione delle associate, da sottoporre alla decisione dell’Assemblea;
  7. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  9. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  10. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea;
  11. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra le associate;
  12. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e di dipendenza.

L’Organo di Amministrazione è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice Presidente e in assenza di entrambe dalla componente più anziana.

Art. 18

Convocazione, quorum deliberativi e voto

L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e mail, non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta la Presidente, o in sua vece la Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo delle sue componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute. I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, sono redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.  19

 La Presidente e la Vice Presidente

La Presidente, eletta dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, coordina l’attività dell’Associazione e svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli stessi in merito all’attività compiuta.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice Presidente, anch’essa eletta dall’Organo di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di accertato impedimento, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione per l’elezione della nuova Presidente e per il reintegro dell’organo.

La Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e in caso eccezionale di necessità ed urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art.  20

Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla Legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composta da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere nominati anche tra i non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il Bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del Codice del Terzo Settore.;
  • L’organo di Controllo al superamento di determinati limiti previsti dalla Legge o se l’Assemblea lo deliberi, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea sia dei componenti che del Presidente, l’Organo di Controllo stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto regolare verbale, con allegati gli eventuali documenti visionati, da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo, qualora eserciti anche la revisione legale.

Art. 21

Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro delle associate;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
  4. il libro delle riunioni dell’Organo di Controllo ove previsto;
  5. libro delle socie volontarie.

Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali: a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all’Organo di Amministrazione con preavviso di almeno 5 giorni; l’esame avverrà presso la sede dell’Ente in orari d’ufficio alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo se nominato. L’associata può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto un impegno di riservatezza.

L’associata che successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere esclusa. In ogni caso l’associata non potrà trarre copie dei libri sociali.

Art. 22

Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, art. 45 del D.Lgs. 117/2017, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del terzo Settore individuato in sede di Assemblea Straordinaria, art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.  23

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.  24

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Codice Civile ed alle altre norme di Legge vigenti in materia.

    La Presidente                                                                                              La Segretaria

Maria Rosa Franzoni                                                                       Paola Bacchilega               

       

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